Visita al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo

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Castel Galdolfo, 19 luglio 2020.  Erano diversi anni che desideravo visitare il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dal 2016  parte dei Musei Vaticani – per disposizione di Papa Francesco – un tempo residenza estiva papale.

È parte integrante dell’area di oltre 55 ettari che costituisce il complesso delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, sui Colli Albani, circa venti chilometri a sud di Roma.

L’extraterritorialità delle Ville, appartenenti alla Santa Sede, frequentate per la villeggiatura dai papi fin dai tempi di Urbano VIII (1568-1644), è stata riconosciuta con i Patti Lateranensi nel 1929.

In un’atmosfera di calorosa accoglienza, tipica dell’ambiente vaticano, ecco la non esaustiva rassegna fotografica di una visita assolutamente consigliata, anche per godere dell’aria  e del buon cibo dei Colli Albani!

La Corte di Giustizia UE su differenze di trattamento tra giudici di pace e magistrati ordinari italiani

 

Roma, 16 luglio 2020. Nell’ambito dei miei corsi e seminari sul processo civile e penale in Italia, mi sono spesso soffermata – dato l’interesse generale – sul ruolo sempre più preponderante della figura del Giudice di Pace nell’ordinamento giudiziario nazionale.

Amo anche ricordare che l’ufficio è stato istituito con la legge 21 novembre 1991 n. 374, in sostituzione del giudice conciliatore, e racconto puntualmente un aneddoto: mi ero appena laureata, nel gennaio 1992, e insieme alla mia amica, compagna di università a La Sapienza, Sonia Adami, ci recammo al Tribunale di Latina per prendere informazioni dirette proprio su questa nuova creatura, noi che avevamo già vissuto – da studentesse, non senza difficoltà – la grande riforma del processo penale del 1988.

In Italia, l’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario – in genere un avvocato – nominato per un determinato periodo di tempo.

Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici di pace fanno parte dell’ordine giudiziario, anche se possono continuare a svolgere la professione di avvocato, purché non nel circondario nel cui ambito ha sede l’ufficio al quale sono stati assegnati.

Lo Stato corrisponde a questi magistrati onorari, con cadenza mensile, indennità fisse, a titolo di rimborso spese, e indennità variabili, parametrate al numero di udienze tenute e al numero di cause definite nel mese. Nei periodi in cui non lavorano, come quello delle ferie giudiziarie, i giudici di pace non ricevono alcun compenso.

I giudici ordinari (magistrati «togati)», invece, anch’essi facenti parte dell’ordine giudiziario, sono assunti a tempo indeterminato dopo il superamento di un concorso pubblico, non possono esercitare alcuna altra professione, sono retribuiti con uno stipendio fisso e hanno diritto a 30 giorni di ferie annuali retribuite.

Nel 2018, la Signora UX, giudice di pace, ha chiesto al Giudice di Pace di Bologna l’emissione di un decreto ingiuntivo contro lo Stato italiano per il pagamento di 4500 euro a titolo di retribuzione delle ferie di quell’anno. Tale somma corrisponde alla retribuzione di un magistrato togato con anzianità di servizio di 14 anni, quanti sono gli anni in cui la Signora UX ha svolto l’incarico di giudice di pace.

Il pagamento è stato richiesto a titolo di risarcimento del danno subito per la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, della direttiva 2003/88/CE su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché dell’articolo 31 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto alle ferie annuali retribuite).

Il Giudice di Pace di Bologna ha chiesto quindi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sede a Lussemburgo, di fornire un’interpretazione delle suddette norme dell’Unione.

Con la sentenza nella causa C-658/18 UX (IT) di oggi, 16 luglio 2020, la Corte premette che il Giudice di Pace è un organo giurisdizionale nazionale che, come tale, può proporre una domanda pregiudiziale.

Un giudice di pace – secondo la Corte – potrebbe rientrare nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» se nominato per un periodo limitato e svolgente, nell’ambito delle sue funzioni, prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali né accessorie, per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo (circostanze che il giudice nazionale dovrà verificare).

La Corte osserva, inoltre, che una differenza di trattamento dei giudici di pace rispetto ai giudici ordinari, ai fini delle ferie retribuite, può essere giustificata da differenze obiettive tra le due categorie. Le controversie loro assegnate, ad esempio, non hanno la complessità che caratterizza quelle attribuite ai giudici ordinari, e i giudici di pace possono operare solo come organi monocratici e non all’interno di un collegio giudicante.

Inoltre, l’importanza riconosciuta dalla Costituzione italiana al concorso per l’ingresso nella magistratura ordinaria appare indicativo di una natura particolare dei compiti e delle responsabilità dei magistrati togati nonché dell’elevato livello della qualificazione professionale richiesta per la realizzazione di tali compiti e per l’assunzione di dette responsabilità.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice nazionale dovrà stabilire, in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto rilevanti, se un giudice di pace si trovi in ​​una situazione paragonabile a quella di un magistrato ordinario, tale, quindi, da poter beneficiare del periodo di ferie annuali retribuito.

La Corte osserva, comunque, che (in linea di massima e fatta sempre salva la valutazione in concreto del giudice nazionale), le differenze di trattamento esistenti tra giudici di pace e giudici ordinari, compresa quella in materia di ferie annuali retribuite, potrebbero apparire adeguate e proporzionate rispetto all’obiettivo di differenziare diverse modalità di esercizio della funzione giudicante.

Per approfondimenti sull’Ufficio del Giudice di Pace: «Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri», 2018, Roma, Istituto Armando Curcio University Press.

 

L’italiano del diritto 1. Corso sul linguaggio giuridico per la prima volta in remoto

 

Roma, 16 luglio 2020. «L’italiano del diritto – 1» è il mio primo corso di italiano giuridico di gruppo completamente in remoto, in grado di essere seguito ovunque voi siate (io tra Roma e Sabaudia!).

Un percorso di 8 webinar  – per un totale di 24 ore e con inizio lunedì prossimo 20 luglio, ore 17.30/20.30 – arricchito da video tematici, attraverso il variegato linguaggio giuridico in diversi settori, in una forma accessibile anche ai non addetti ai lavori, e con la puntuale attenzione all’attualità, sempre in evoluzione.

Organizzato da Global2Evolution, è destinato a interpreti, traduttori, giuristi linguisti, studenti in mediazione linguistica, professionisti ed esperti del settore.

Ecco il programma:

L’ordinamento costituzionale italiano

Il Presidente della Repubblica e il Quirinale

Il sistema giuridico e le fonti del diritto

Il sistema giurisdizionale

Il processo civile

Le società

Le procedure concorsuali

Il diritto di famiglia dalla riforma del 1975 a oggi

Il processo penale

Italia, Europa  e Vaticano.

Testo di riferimento, il mio «Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri», 2018, Roma – Istituto Armando Curcio University Press.

Per le iscrizioni, navigate sul sito www.global2evolution.com oppure inviate una mail a training@global2evolution.com.

Per approfondimenti, non esitate a scrivermi: italianodeldiritto@gmail.com.