Lessico pratico, la prova del 9 del traduttore legale

 

 

Recensione di Arianna Lombardi e Giulia Gentili

Roma, 20 ottobre 2018. In qualità di interpreti e traduttrici, ci imbattiamo quotidianamente nella ricerca del termine perfetto. È difficile, ma imperativo, per chi svolge la nostra attività, compiere scelte consapevoli senza lasciare nulla al caso, soprattutto quando si tratta di testi legali, dato che perfino una piccola imprecisione potrebbe compromettere l’esito finale di un processo. In tal senso, il traduttore non assume solo la funzione di mediatore linguistico e culturale, ma è altresì tenuto a colmare e assottigliare il divario e le discrepanze esistenti tra diverse legislazioni.

Fatta questa doverosa premessa, ci teniamo a raccontare quanto accaduto durante lo svolgimento di una traduzione commissionata da un avvocato civilista.

Dopo aver completato il lavoro, in fase di revisione e a ridosso della data di consegna, veniamo assalite da un dubbio tanto banale, quanto legittimo: nel caso del termine francese saisie, in italiano è più appropriato optare per pignoramento, confisca o sequestro?

Consultiamo le migliaia di risorse online e cartacee, destreggiandoci tra dizionari monolingui e bilingui, ma dopo tante ricerche non siamo soddisfatte. Il tempo scorre e non siamo ancora giunte ad una conclusione. A questo punto, decidiamo di consultare un manuale settoriale acquistato di recente, ma le spiegazioni risultano incomplete e poco chiare.

Consapevoli dell’importanza di una formazione costante, il 3 e 4 settembre 2018 partecipiamo al seminario  “Italia, Europa e Vaticano tra storia e istituzioni, politica e diritto” in cui abbiamo avuto il privilegio di conoscere Maria Cristina Coccoluto, che ci ha illustrato il suo Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri. Abbiamo subito pensato di acquistarlo e, mosse dalla curiosità, lo abbiamo consultato alla ricerca di quei termini che ci avevano creato così tanti problemi.

Che differenza esiste nella legislazione italiana tra i tre termini sopra citati?

Confisca: è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l’espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da fatti illeciti penali o collegandosi alla loro esecuzione, ne manterrebbero viva l’idea e l’attrattiva. Ha per oggetto le cose che servirono a commettere il reato (arnesi da scasso) e quelle che ne sono il prodotto (alcool distillato di contrabbando) o il profitto (la somma incassata da un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio). La confisca, di regola facoltativa, è obbligatoria per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose la cui fabbricazione, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna (moneta falsa, armi di ogni tipo). Non può pregiudicare gli interessi legittimi di persone estranee al reato: non sono confiscabili le cose che appartengono a terzi o siano a essi lecitamente pervenute anche dopo la commissione del reato[1].  

Pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’esecuzione forzata su beni mobili o immobili del debitore per il soddisfacimento del creditore. È l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati e i loro frutti, con l’avvertimento che qualsiasi azione in tal senso sarà invalida[2].

Sequestro giudiziario: è una misura coercitiva reale, che concerne le cose mobili e immobile di cui sia controversa la proprietà o il possesso fatto che rende opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Il giudice nomina un custode e fissa i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e della procedura di rilascio[3].

Ecco che tutto sembra più chiaro!

A distanza di poco di un mese, lo abbiamo utilizzato più volte, trovandovi sempre spiegazioni chiare, esaustive e non prolisse.

Si tratta di un manuale tascabile e pratico dove i termini sono inseriti in ordine alfabetico e spiegati in modo semplice. Uno strumento da utilizzare con la stessa funzione che, in matematica, ha la prova del 9 per controllare il risultato di un’operazione aritmetica: consultandolo ho la conferma dell’‘esattezza’ del termine, la corrispondenza esatta.

Arianna Lombardi,+39 3777098234, arianna_lombardi@hotmail.it 

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Giulia Gentili, +39 3488025089,  giuliagentili91@gmail.com

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[1] M.C. Coccoluto, Lessico pratico di italiano giuridico per stranieri, Istituto Armando Curcio University Press, Roma, 2018, p. 59.

[2] Ibidem, p. 169.

[3] Ibidem, p. 202.

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